Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LOTTA AL LINFEDEMA – ONLUS

 

TITOLO 1°

Disposizioni generali

Costituzione

ART. 1) È costituita l’Associazione culturale, senza scopi di lucro, denominata Associazione Lotta al Linfedema (ALL).

Finalità

ART. 2) L’Associazione ha per scopo il miglioramento e la diffusione delle conoscenze relative al funzionamento e alle alterazioni del sistema linfatico, oltre che a tutte le problematiche correlate, con particolare riguardo agli aspetti riabilitativi, medici e sociali.

Il perseguimento dello scopo avverrà tramite la promozione e lo svolgimento delle seguenti attività:

  • EDUCAZIONE SANITARIA, che verrà promossa e divulgata attraverso le seguenti forme e modalità:
  1. realizzazione di iniziative a favore dei pazienti con linfedema, tra cui la gestione di banche dati, l’organizzazione di incontri, la gestione di servizi dedicati;
  2. realizzazione e sviluppo di “modelli” e “standard” di assistenza;
  3. promozione, organizzazione, gestione di incontri, convegni e mostre destinati ai pazienti affetti da linfedema e al pubblico per la conoscenza dei temi inerenti agli scopi dell’Associazione;
  4. promozione, organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento ed addestramento professionale per il personale volontario.
  • CULTURA, che sarà promossa e divulgata dall’Associazione attraverso le seguenti forre:
  1. borse di studio e assegni di ricerca a favore di giovani studiosi, ricercatori o medici;
  2. promozione, organizzazione gestione di congressi, seminari ed incontri di studio;
  3. promozione e pubblicazione di periodici od altre qualsivoglia pubblicazioni scientifiche;
  4. creazione e gestione di biblioteche e videoteche specializzate nelle discipline interessate;
  5. creazione, organizzazione e gestione di banche dati e dei relativi servizi di consultazione.

Durata – Sede

ART. 3) L’Associazione è costituita a tempo indeterrminato. L’Associazione ha sede a Udine. Potrà istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

Carattere associativo

ART. 4) L’Associazione non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, opera senza distinzioni etniche, razziali, ideologico – politiche e confessionali ed è fondata sull’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’Associazione. Essa potrà altresì aderire ad altre associazioni, enti, società ed organizzazioni nazionali ed interazionali.

L’Associazione si ispira ai principi della legge 266191, in particolare a quanto previsto all’art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r.n.12/95.

TITOLO 2°

Associati

Ammissione

ART. 5) Possono essere ammessi alla qualità di socio le persone fisiche o giuridiche le società di persone, le associazioni e gli Enti, senza distinzione di nazionalità, che abbiano interesse al perseguimento dell’attività dell’Associazione. I soci sono di tre categorie:

SOCI FONDATORI: sono tutti coloro che hanno partecipato all’atto di costituzione dell’Associazione.

SOCI ONORARI: sono tutti coloro ai quali I ‘Associazione deve particolare riconoscenza. La loro nomina deve essere proposta dal Consiglio Direttivo.

SOCI ORDINARI: sono tutti gli altri.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti e sono tenuti a rispettare i medesimi doveri stabiliti dallo Statuto dell’Associazione.

L’ammissione degli associati avviene su richiesta degli interessati, che presenteranno domanda scritta al Presidente dell’Associazione, contenente, oltre ai dati personali, l’accettazione del presente Statuto.

Le domande di ammissione dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo all’unanimità.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero, volontario e gratuito, senza, distinzioni di sesso, età, razza e religione, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, maggiorata eventualmente di una quota di iscrizione.

La partecipazione alla vita associativa non è temporanea e la sua continuità ed effettività è garantita nei confronti di tutti gli associati. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Diritti degli associati

ART. 6) Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di servirsi degli eventuali immobili ed attrezzature dell’Associazione nei modi determinati dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, possono partecipare alle riunioni dell’assemblea, approvare il bilancio, eleggere ed essere eletti alte cariche sociali; ogni socio eletto non può ricoprire più di una carica sociale.

I soci hanno i diritti di controllo e di informazione stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione.

Doveri degli associati

ART. 7) Gli associati devono svolgere I’attività a favore dell’Associazione senza fini di lucro.

Essi hanno I ‘obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso spese, effettuate nell’interesse dell’Associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati e nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale. Il contributo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Recesso ed esclusione

ART. 8) Ciascun associato può sempre recedere dall’Associazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo entro il trenta settembre per avere effetto con 1o scadere dell’esercizio in corso.

La qualità di socio si perde per:

  • recesso;
  • decesso;
  • morosità nei pagamenti delle quote associative: si intende moroso l’associato che non provvede al pagamento delle quote dovute entro sei mesi dalle scadenze previste;
  • esclusione: il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’associato che abbia violato le norme dello Statuto, le decisioni dell’Assemblea e/o le disposizioni del Consiglio Direttivo, nonché per altri gravi motivi, quali:
  1. a) l’aver agito in contrasto od in concorrenza, a danno o con pregiudizio per l’Associazione;
  2. b) l’aver leso o compromesso il prestigio, la dignità dell’Associazione e l’immagine pubblica di uno o più soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di tre quarti dei presenti la proposta di espulsione motivata, con la presenza del socio in questione, iI quale potrà avvalersi del diritto di difesa.

TITOLO 3°

Organi associativi

ART. 9) Sono organi dell’Associazione:

  • I’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

L’Assemblea riunita per l’elezione del Consiglio Direttivo delibera sull’eventuale costituzione del collegio dei revisori dei conti. Qualora l’Assemblea decida di procedere alla nomina, nella medesima seduta elegge i tre componenti che durano in carica tre anni e la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo. Il collegio elegge nel suo interno un presidente.

Il collegio può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Composizione dell’Assemblea

ART. 10) L’Assemblea è costituita da tutti gli associati, che siano in regola nel pagamento della quota annua di Associazione. In caso di impedimento, gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, mediante semplice delega scritta. Anche i membri del Consiglio Direttivo possono farsi rappresentare, salvo che per I ‘approvazione dei bilanci e per deliberazioni in merito a responsabilità del Consiglio Direttivo stesso.

Convocazione dell’Assemblea

ART. 11) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, mediante avviso scritto a ciascun socio ed affissione all’Albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea può essere inoltre convocata, in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta firmata da almeno il 30% dei soci con diritto di voto; in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

Riguardo alle modalità di convocazione, ai quorum ed alle maggioranze richieste, valgono le stesse regole previste per l’Assemblea ordinaria.

L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione l’Assemblea risulta essere validamente costituita sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o per delega.

In mancanza di regolare convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con Ia presenza di tutti gli Associati e del Consiglio Direttivo.

Votazioni

ART. 12) Ogni associato, in regola con il pagamento della quota annuale, ha diritto ad un solo voto.

Il diritto di voto può essere delegato, per iscritto. Ogni delegato non potrà rappresentare più di altri due associati e, oltre al suo, ha diritto ad un voto per ogni delega in suo possesso.

Il diritto di voto per i soci minori di and 18 o incapaci di espletare autonomamente compete a chi legalmente li rappresenta o tutela.

Le elezioni avvengono di regola nominalmente e per alzata di mano. Per l’elezione alle cariche sociali il voto è segreto pena l’annullamelo della votazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza di voti, ma per le delibere aventi ad oggetto le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. I quorum costitutivi determinati per la convocazione dell’Assemblea sono validi ed applicabili in qualunque caso, indipendentemente dall’ordine del giorno dell’assemblea e quindi anche in caso di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché di scioglimento dell’Associazione.

Compiti dell’assemblea

ART. 13) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

  • deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;
  • deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
  • eleggere i componenti il Consiglio Direttivo;
  • deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere;
  • deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su quant’altro a essa demandato per legge o statuto.

Le delibere assembleari dovranno essere, al fine della loro pubblicità affisse all’Albo dell’Associazione per almeno dieci giorni.

Presidenza dell’assemblea

ART. 14) L’Assemblea è presieduta nell’ordine preferenziale sotto indicato:

  • dal presidente del Consiglio Direttivo;
  • dal Vice Presidente;
  • da un associato dell’Assemblea.

Verbalizzazione dell’assemblea

ART. 15) Il Presidente dell’Assemblea ne accerta legale costituzione, nomina un Segretario per la redazione del verbale, dirige con pieni poteri e regola la discussione, stabilisce le modalità delle singole votazioni e sottoscrive il verbale unitamente al segretario.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia.

Consiglio Direttivo

ART. 16) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da cinque membri scelti tra gli associati aventi diritto al voto. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I consiglieri neoeletti entrano in carica un mese dopo la loro nomina. Durante tale periodo rimangono in carica a tutti gli effetti i membri del Consiglio Direttivo uscente.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno tre consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno otto giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente ed il Segretario.

Funzioni del Consiglio Direttivo

ART. 17) Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’Assemblea.

Presidente

ART. 18) Al Presidente del Consiglio Direttivo competono le seguenti funzioni:

  1. ha la rappresentanza amministrativa e legale dell’Associazione;
  2. convoca e presiede I ‘assemblea dei soci e cura l’esecuzione delle delibere prese;
  3. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne riassume ed esprime la volontà;
  4. vigila, controlla e risponde delle sue funzioni e dell’Associazione davanti al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano in carica.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere anche nel caso del Presidente e del Vicepresidente, il posto vacante spetterà di diritto al candidato che, nelle ultime elezioni, abbia ottenuto il maggior numero di voti, senza necessità di convalida da parte dell’Assemblea.

Segretario

ART. 19) L’Associazione ha un segretario nominato dal Consiglio Direttivo, il quale coordina le attività associative e inoltre:

  • cura la verbalizzazione delle riunioni dei Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
  • provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
  • cura la tenuta e la conservazione degli atti dell’Associazione;
  • è responsabile della corrispondenza dell’Associazione;
  • provvede alla tenuta della contabilità all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed uscite e degli inventari dei beni dell’Associazione;
  • svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

TITOLO 4°

Patrimonio – Esercizio sociale

Patrimonio

ART. 20) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • da beni mobili e immobili che diventeranno proprietà dell’Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Entrate

ART. 21) Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote annuali d eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
  2. da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
  3. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione, in particolare:
  4. i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
  5. le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
  6. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiarie comunque finalizzate al proprio funzionamento.

Bilancio

ART. 22) Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell’Associazione almeno trenta giorni prima dell’Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci potrà essere chiesta da tutti gli aderenti.

Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’Assemblea per la loro approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività associative.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

In caso di scioglimento per qualunque causa è obbligata a devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Responsabilità ed assicurazione

ART. 23) L’Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti all’Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

TITOLO 5°

Norme transitorie e finali

Collegio arbitrale

ART. 24) Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno sottoposti, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due Probiviri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Pretore competente per territorio, su istanza della parte più diligente.

Essi giudicheranno pro bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Rinvio

ART. 25) Per quanto non contemplato nel vigente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

La Segreteria Claudia Boemo

Il Presidente Alberto Onorato